PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comunità territoriali).

      1. Qualora due o più comuni lo richiedano con specifica delibera del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, le regioni possono autorizzare l'istituzione nel proprio territorio di un'aggregazione di comuni contermini, anche appartenenti a province diverse, collocati in zone omogenee, diverse da quelle montane, denominata «Comunità territoriale».
      2. Le delibere di cui al comma 1 devono contenere lo statuto della Comunità territoriale.
      3. I comuni si costituiscono in Comunità territoriale con la finalità di valorizzare e di promuovere, anche attraverso funzioni e servizi svolti in forma associata, lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio da loro amministrato.
      4. Spetta alla Comunità territoriale l'esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dalla provincia e dalla regione.
      5. Non possono fare parte di Comunità territoriali i capoluoghi di provincia e i comuni compresi nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle comunità montane.

Art. 2.
(Funzioni della regione).

      1. La costituzione della Comunità territoriale spetta, con proprio provvedimento, al presidente della regione, sentito il parere del consiglio provinciale o dei consigli provinciali interessati.
      2. La regione disciplina la Comunità territoriale stabilendo le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali ed i rapporti con gli altri enti territoriali.

 

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Art. 3.
(Organi).

      1. La Comunità territoriale ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo formati da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito nel proprio statuto. La Comunità territoriale può dotarsi di un proprio stemma.
      2. Il presidente della Comunità territoriale, nominato secondo le procedure stabilite dallo statuto, può mantenere la carica di sindaco, di assessore o di consigliere comunale.
      3. I rappresentanti dei comuni della Comunità territoriale sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti, secondo quanto stabilito dallo statuto, con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Art. 4.
(Funzioni).

      1. La Comunità territoriale adotta piani pluriennali di opere e di interventi e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio di propria competenza.
      2. Gli interventi finanziari disposti dalla Comunità territoriale e da altri soggetti pubblici a favore della Comunità sono destinati esclusivamente al territorio della stessa.
      3. Alla Comunità territoriale spettano gli introiti derivanti dalle imposizioni fiscali, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.